La Direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) era stata emanata dalla Comunità europea nel 2003 con la normativa 2002/95/CE successivamente sostituita dalla normativa 2011/65/CE. La normativa impone restrizioni sull’uso di determinate sostanze pericolose nella costruzione di vari tipi di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
La direttiva RoHS limita l’uso di piombo (Pb), mercurio (Hg), cadmio (Cd), cromo esavalente (Cr6+), bifenili polibromurati (PBB) ed eteri di difenil polibrominato (PBDE) nella produzione di alcune delle apparecchiature elettriche ed elettroniche vendute nell’Unione Europea.
La direttiva ha lo scopo di limitare queste sostanze che possono essere rilasciate nell’ambiente e costituire una minaccia per la salute umana, animale ed ambiente, soprattutto quando si raggiunge la fase di smaltimento dei rifiuti.
La nuova direttiva RoHS (2011) è stata estesa anche a nuove categorie di prodotto rispetto alla direttiva precedente (2002), con diverse scadenze temporali:
• grandi elettrodomestici
• piccoli elettrodomestici
• apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
• apparecchiature di consumo
• apparecchiature di illuminazione
• strumenti elettrici ed elettronici
• giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport
• distributori automatici
• dal 22 luglio 2014 dispositivi medici, strumenti di controllo e monitoraggio
• dal 22 luglio 2016 dispositivi medici di diagnosi in vitro
• dal 22 luglio 2017 strumenti di monitoraggio e controllo industriali
• dal 22 luglio 2019 altre apparecchiature elettriche ed elettroniche non comprese nelle categorie sopra elencate
Nel paragrafo 1 dell’articolo 4 della direttiva 2011/65/UE del parlamento Europeo e del
consiglio del 08 Giugno 2011 e nel relativo Allegato II, sulla restrizione sull’uso di alcune
sostanze pericolose nel campo elettrico ed elettronico, è stato definito quanto segue:
“Gli Stati membri provvedono affinché le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i
pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle
loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non contengano le sostanze di cui
all’allegato II.” /Art. 4 (1) 2011/65/UE/ “ALLEGATO II: Sostanze con restrizioni d’uso di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei:
Piombo (0,1 %), Mercurio (0,1 %), Cadmio (0,01 %), Cromo esavalente (0,1 %), Bifenili
polibromurati (PBB) (0,1 %), Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)” /Allegato II
2011/65/UE/
Nella composizione delle leghe per brasatura Italbras S.p.A. non ci sono casi di Cromo esavalente, Mercurio, PBB o PBDE.
Elementi quali Piombo e Cadmio, possono essere determinati solamente a livello di impurezze. La concentrazione massima di suddette sostanze nelle leghe brasanti prodotte da Italbras S.p.A. è definita nella seguente tabella:
Piombo
(peso %)
Cadmio
(peso %)
Numero CAS
7439-92-1
Numero CAS
7440-43-9
< 0,1 < 0,01
Conseguentemente, Italbras S.p.A. può rilasciare dichiarazione che le sue leghe per brasatura sono conformi alla direttiva Direttiva 2011/65/UE.
Eliminazione delle leghe con Cadmio
Italbras fa parte del gruppo Saxonia e produce leghe brasanti dal 1975. Ha eliminato dalla produzione il Cd come previsto dal regolamento REACh 494 dal 10/12/2011 proponendo leghe “ecologiche” alternative nel rispetto della salute del propri dipendenti, degli utilizzatori finali e nei confronti dell’ambiente. Le attuali produzioni risultano avere un contenuto di Cd inferiore ai limiti massimi previsti dalla normativa RoHS e dalla norma ISO 17672; Italbras è in grado di offrire supporto tecnico nella ricerca della lega alternativa più adatta. Italbras crede nello sviluppo tecnologico sostenibile senza scendere a compromessi con la salute e la sicurezza delle persone.
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